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AttivitàIstituzionale

1929

La norma costitutiva

La norma costitutiva della categoria dei Periti Industriali è il Regio Decreto n. 275 dell’11 febbraio 1929, ancora oggi norma di riferimento, più volte integrato in relazione alle mutevoli necessità della professione.

1929

1938

L’obbligatorietà dell’iscrizione negli Albi professionali

L’obbligatorietà dell’iscrizione negli Albi professionali, per determinate professioni fra cui quella di Perito Industriale, viene sancita per la prima volta con la legge 897 del 25 aprile 1938. Da questo momento i Periti Industriali sono coloro che hanno la facoltà di esercitare attività riservate per effetto dell’iscrizione all’Albo Professionale, che può avvenire attraverso il solo titolo di studio di Perito industriale Capotecnico.

1990

La modifica all’ordinamento professionale

La modifica all’ordinamento professionale dei Periti Industriali avviene con la Legge n. 17 del 2 febbraio 1990.
La Legge sancisce l’obbligatorietà del praticantato e del conseguente esame di Stato per abilitare alla libera professione (art. 33, comma 5, della Costituzione Italiana).

1990

2001

La prima direttiva europea

La prima direttiva europea sull’esigenza di prevedere un livello minimo di formazione post-secondaria (diploma) di almeno tre anni universitari è la n. 48 del 1989, poi ribadita dalla n. 19 del 2001. Prima che lo Stato Italiano recepisse questa seconda direttiva, con il decreto legislativo n. 277 del 2003, entrava in vigore il DPR n. 328 del 2001 che, di fatto, realizzava l’elevazione del livello di formazione alla laurea quale requisito per l’accesso all’Albo.

2016

I titoli di accesso

La Legge 89 del 2016 reca disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali modificando la Legge 17 del 2 febbraio 1990 disponendo che dal 2021 avranno accesso all’esame di stato solo coloro che siano in possesso del titolo di laurea triennale.

2016

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