Con l’entrata in vigore della legge 21 aprile 2023, n. 49, sono state introdotte nell’ordinamento giuridico
disposizioni in materia di equo compenso.
In conseguenza dell’entrata in vigore della legge, è stato necessario aggiornare il nostro codice deontologico,
integrandolo, per quanto non previsto, con le disposizioni che regolano la corresponsione del
compenso e le modalità di comportamento del professionista nei confronti del committente, sia pubblico
che privato, al momento del conferimento di un incarico professionale.
L’aggiornamento, deliberato lo scorso 6 settembre dal Ns Consiglio Nazionale e da noi recepito il 29/04/2024 – in allegato il testo aggiornato del codice, si è reso
necessario per quanto disposto all’art. 5, comma 5, in base al quale “gli ordini e i collegi professionali
adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista,
dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla
prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti
decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti
in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti
esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in
ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.”
La legge 49/23 abroga la norma, contenuta nel d.l. 223/2006 (conv. con Legge n. 248/2006), con cui
furono abolite le disposizioni legislative e regolamentari, che fissavano tariffe obbligatorie o minime
con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali.